Perché abbiamo abolito la pena di morte, e il caso del suo ripristino regge?
L'abolizione ha seguito ragioni verificabili. Il caso del ritorno è forte quando si assume morale, debole ovunque si richiami all'efficacia
0. Introduzione: due piani che non si smette di confondere
Un bambino viene ucciso, un attentato colpisce una folla, un assassino recidiva dopo una scarcerazione. Nelle ore che seguono, la stessa frase torna nelle conversazioni, negli editoriali e nei sondaggi: per atti simili, la morte. La domanda di ripristino riaffiora tipicamente dopo un crimine particolarmente atroce, nel momento in cui l’emozione legittima è più forte e in cui la separazione tra la risposta morale e la valutazione dei fatti è più difficile da tenere. È precisamente questo momento che bisogna esaminare a freddo, per vedere se l’argomento che l’emozione porta regge una volta messo nero su bianco. Prendere sul serio la questione non significa né liquidarla con un gesto della mano in nome del progresso, né cedervi in nome del dolore: significa pesare.
Il titolo di questo testo è volutamente prudente. La formulazione corrente, « perché dovremmo ripristinarla », presuppone già la conclusione. Questo articolo esamina il caso del ripristino nella sua forma più forte, poi lo pesa, senza una conclusione decisa in anticipo: il titolo onesto sta in « il caso regge? » piuttosto che in « dovremmo ». Questa differenza non ha nulla di un ornamento. Impegna il metodo: si prende l’argomento avverso nella sua versione migliore, lo si formula come lo formulerebbe il suo sostenitore più rigoroso, poi si guarda, pezzo per pezzo, ciò che resiste alla verifica e ciò che crolla.
La tesi che organizza tutto il resto sta in una distinzione. Il caso del ripristino della pena di morte si scompone in due piani che si confondono di continuo: un piano empirico (dissuaderebbe, costerebbe meno, potrebbe applicarsi senza errore), ognuna delle cui premesse resiste male alla verifica, e un piano di valori (certi crimini meriterebbero la morte) che non si decide con i dati. Questi due piani non obbediscono alle stesse regole. Il primo riguarda questioni fattuali, che si decidono con cifre e studi. Il secondo riguarda un disaccordo morale, che nessuna statistica confuta. La principale fonte di confusione del dibattito pubblico sta in questo scivolamento continuo dall’uno all’altro, ciascuno invocando il piano che gli fa comodo nel momento in cui l’altro lo mette in difficoltà.
Due parole sul perimetro, per essere onesti su ciò che questo testo fa e non fa. Tratta il caso empirico e il caso di valori del ripristino, a partire da un corpus quantitativo soprattutto americano e da un racconto d’abolizione europeo; non tratta né la storia completa della pena, né il dettaglio procedurale di un ripristino nel diritto francese o svizzero, né i metodi di esecuzione. Questa scelta ha un costo che è meglio annunciare: l’essenziale dei dati quantificati viene dagli Stati Uniti, unico grande insieme studiato in modo sistematico, e ci si guarderà dal trasporre meccanicamente queste cifre a un ipotetico dispositivo francese. La marcia del testo segue il piano più leale che si possa tenere: prima perché l’abolizione ha avuto luogo, poi l’argomento del ritorno posto senza caricaturarlo, quindi la pesatura del suo piano empirico, infine il suo piano di valori e il modo di non mescolarli.
1. Perché si è abolito: un ragionamento, non un intenerimento
Si racconta spesso l’abolizione come una vittoria della sensibilità sulla severità, un ammorbidimento dei costumi tra gli altri. Questo racconto è troppo corto. L’abolizione ha seguito un fascio di ragioni verificabili (rivelazione di errori giudiziari, dubbio sulla deterrenza, arbitrarietà d’applicazione) piuttosto che un semplice ammorbidimento dei costumi, il che ne fa la conclusione di un ragionamento. Ciascuna di queste ragioni si lascia esaminare a parte, ed è la loro convergenza che ha finito per imporre la decisione in un paese dopo l’altro. Il sentimento vi ha il suo posto, nessuno lo nega. Non è stato il solo motore.
Il riferimento cronologico più netto, sul versante francese, è una legge. La Francia ha abolito la pena di morte con la legge del 9 ottobre 1981, portata da Robert Badinter, dopo decenni di regresso del suo uso effettivo (République française 1981; Neumayer 2007). Questo punto merita di essere sottolineato: quando la legge passa, la ghigliottina funziona già solo al rallentatore, le esecuzioni si contano sulle dita di una mano e le grazie si moltiplicano. L’abolizione legale sancisce un movimento di fondo piuttosto che scatenarlo. La stessa logica si osserva su scala continentale. Il Consiglio d’Europa ha fatto dell’abolizione una condizione di fatto dell’adesione tramite il Protocollo 6 (1983, in tempo di pace) poi il Protocollo 13 (2002, in ogni circostanza) alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Conseil de l’Europe 2002; Neumayer 2007). Rinunciare alla pena capitale è così diventato, per un’intera famiglia di democrazie, un pezzo del contratto comune e non un capriccio nazionale.
Questo movimento supera l’Europa. Una maggioranza di paesi ha abolito la pena di morte in diritto o in pratica, il che iscrive l’abolizione in una tendenza mondiale di lungo termine e non in un’eccezione isolata (Amnesty International 2023; Neumayer 2007). Bisogna subito correggere l’immagine, pena fabbricare una falsa evidenza. L’uso effettivo della pena di morte resta concentrato in un piccolo numero di paesi, così che la tendenza mondiale al ritiro non si accompagna a un mantenimento ampiamente condiviso (Amnesty International 2023; Neumayer 2007). In altre parole, il mondo non ha votato all’unanimità contro la pena capitale: si è diviso tra una grande maggioranza di Stati che l’hanno abbandonata e una manciata che la pratica intensamente. Un ultimo tratto completa il quadro: le reintroduzioni della pena di morte dopo l’abolizione sono rare su scala mondiale, il che indica che, una volta riconosciuto il fascio di ragioni dell’abolizione, il ritorno indietro è poco frequente (Amnesty International 2023; Neumayer 2007). Si noterà questo fatto come una tendenza, non come una legge: raro non vuol dire impossibile, e la rarità di un ritorno non dice nulla, di per sé, sulla sua legittimità.
La storia americana, spesso citata come il controesempio di un paese mantenitore, illumina in realtà lo stesso meccanismo. Negli Stati Uniti stessi, moratorie e sospensioni sono state decise dopo la rivelazione di errori, per esempio la moratoria dell’Illinois nel 2000, mostrando che il dubbio sull’affidabilità ha pesato nel ritiro, non solo la sensibilità morale (Garrett 2011; Neumayer 2007). Un governatore sospende le esecuzioni non per tenerezza verso i condannati: agisce perché il suo stesso Stato ha appena scoperto di aver rischiato di uccidere degli innocenti. La molla è qui fattuale: il sistema si è rivelato fallibile, e questa fallibilità è bastata a fermare la macchina. Infine, la questione non è mai definitivamente chiusa nell’opinione. Il sostegno alla pena di morte è nettamente arretrato sul lungo termine in diversi paesi occidentali, il che mostra che il suo mantenimento o il suo ritorno è una questione politica viva piuttosto che risolta da un consenso stabile (Gallup 2023; Neumayer 2007). Il dibattito può dunque tornare, ed è proprio per questo che la questione del ripristino si pone ancora: non come una provocazione, ma come una domanda periodica che conviene pesare ogni volta.
2. Lo steel-man del ripristino: l’argomento nella sua versione migliore
Per pesare un argomento, bisogna prima porlo nella sua forma più solida, quella che difenderebbe il suo sostenitore più serio. La caricatura del sostenitore della pena di morte, assetato di vendetta e sordo alla ragione, non rende servizio a nessuno: dà una vittoria facile e falsa. L’argomento più forte a favore del ripristino è retributivo: certi crimini romperebbero il patto sociale al punto che solo la morte sarebbe una risposta proporzionata, indipendentemente da ogni effetto dissuasivo. Non è un grido, è una tesi. Afferma che una pena giusta risponde al merito dell’atto, e che per i crimini più mostruosi nessuna pena inferiore alla morte sarebbe alla misura di ciò che è stato commesso. Si può rifiutare questa tesi; non si può pretendere che non esista o che sia sciocca.
Attorno a questo nucleo, il caso del ripristino mobilita altri appoggi. Invoca anche l’intuizione dissuasiva (la minaccia estrema dovrebbe pesare di più), la chiusura per i congiunti delle vittime e la neutralizzazione definitiva del condannato. Ciascuno di questi appoggi ha la sua forza intuitiva. La minaccia di morte sembra dover spaventare più di ogni altra; l’esecuzione del colpevole sembra dover placare le famiglie; un morto non recidiva mai. Queste intuizioni sono rispettabili, e sarebbe disonesto scartarle prima di averle guardate. Il seguito del testo le guarderà una a una.
Un punto di metodo, qui, decide di tutto il resto. Nella sua forma più forte, il caso del ripristino non dipende dalla deterrenza: un retributivista può accettare che la pena non dissuada e volerla lo stesso, il che obbliga a valutare separatamente il piano empirico e il piano morale. È la conseguenza diretta della struttura a due piani. Se il miglior argomento pro pena è morale, allora i fatti sulla deterrenza, sul costo o sull’errore non lo toccano di petto: toccano solo gli appoggi empirici, che sono secondari per il retributivista coerente. Ecco perché si devono pesare i due piani a parte, senza credere che confutando l’uno si sia confutato l’altro.
Due degli appoggi empirici del caso possono del resto essere esaminati fin d’ora, perché si lasciano dirimere senza grande apparato statistico. La neutralizzazione definitiva perseguita dall’esecuzione è ottenuta anche, quanto al rischio per la società, dall’ergastolo effettivo senza liberazione, così che l’argomento di neutralizzazione non distingue chiaramente le due pene. Se lo scopo è impedire al condannato di nuocere di nuovo, una detenzione a vita senza sconti vi riesce, senza il carattere irreversibile della morte. Quanto al sollievo delle famiglie, l’appoggio si rivela più fragile di quanto sembri. L’argomento della chiusura per i congiunti delle vittime è empiricamente fragile: alcuni lavori suggeriscono che le procedure capitali, lunghe e incerte, possono prolungare la sofferenza delle famiglie piuttosto che placarla (Vollum e Longmire 2007). Gli anni di ricorsi, le udienze ripetute, l’attesa di un’esecuzione continuamente rinviata riaprono la ferita invece di chiuderla. Non si pretende qui che la pena capitale non plachi mai nessuno; si constata che la promessa di chiusura non va da sé, e che a volte si ritorce contro coloro che pretende di sollevare.
3. Piano empirico (1): la deterrenza non si lascia stabilire
Ecco la premessa più spesso avanzata e più facile da credere: la morte farebbe arretrare il crimine più di ogni altra pena. È un’affermazione testabile, ed è stata testata abbondantemente. La valutazione di riferimento dell’Accademia nazionale delle scienze americana conclude che gli studi esistenti non permettono di determinare se la pena capitale abbia un effetto sui tassi di omicidio, né in un senso né nell’altro (National Research Council 2012; Donohue e Wolfers 2006). Questo rapporto di sintesi, pubblicato dal National Research Council nel 2012, non dice che la pena dissuade, né che non dissuade: stabilisce che i dati disponibili non permettono di decidere, e raccomanda di non fondare politiche pubbliche su questi lavori. È la conclusione più prudente e più autorevole del campo, ed è essa che si trattiene piuttosto che uno studio isolato che concludesse in un senso o nell’altro.
Perché questo verdetto di indecisione? Perché i risultati si sono rivelati instabili. Le stime di un effetto dissuasivo si sono mostrate molto sensibili alle scelte di specificazione statistica, al punto che piccole variazioni di metodo fanno apparire o sparire l’effetto, il che priva queste stime di robustezza (Donohue e Wolfers 2006; National Research Council 2012). Un risultato che si ribalta a seconda delle variabili di controllo scelte, del periodo studiato o della forma del modello non è un risultato su cui costruire. Questa diagnosi di fragilità, posta in particolare da Donohue e Wolfers nel 2005, vale per entrambe le parti: squalifica tanto gli studi che trovano un forte effetto dissuasivo quanto quelli che trovano l’inverso. Il caso storico più celebre illustra questa sorte. Lo studio di Ehrlich (1975), che affermava un forte effetto dissuasivo, ha giocato un ruolo storico ma è stato pesantemente criticato sul piano metodologico, così che non stabilisce ciò che pretendeva (Ehrlich 1973). A lungo citato dai sostenitori della pena, è stato smontato per la sua dipendenza dal periodo scelto e dalle sue ipotesi econometriche. Resta una pietra miliare del dibattito, non una prova.
A questi lavori econometrici si aggiungono osservazioni più dirette. Le giurisdizioni comparabili con e senza pena di morte non presentano una differenza sistematica di tasso di omicidio, e gli Stati americani senza pena capitale non hanno tassi superiori, il che contraddice l’attesa dissuasiva semplice (National Research Council 2012; Radelet e Lacock 2009). Se la minaccia di morte pesasse fortemente, ci si aspetterebbe di vedere gli Stati abolizionisti pagare la loro clemenza con più omicidi. Le serie non mostrano questo eccesso. Il parere degli specialisti va nello stesso senso. Una larga maggioranza di criminologi esperti giudica, in indagini di categoria, che la pena di morte non aggiunge un effetto dissuasivo misurabile all’ergastolo, il che riflette lo stato del campo più di un’opinione isolata (Radelet e Lacock 2009; National Research Council 2012). Interrogati sistematicamente, coloro che studiano il crimine per mestiere stimano in larghissima maggioranza che la pena capitale non apporti una deterrenza supplementare rispetto alla detenzione a vita.
La teoria della deterrenza, presa sul serio, spiega del resto perché l’effetto atteso si sottragga. La ricerca sulla deterrenza stabilisce che è la certezza della sanzione, ben più della sua severità, a influenzare il comportamento, il che indebolisce l’idea che aggravare la pena fino alla morte aggiungerebbe deterrenza (Nagin 2013; National Research Council 2012). Ciò che teme un delinquente potenziale è di essere preso, non la sfumatura tra l’ergastolo e l’esecuzione al termine di una catena di ricorsi di quindici anni. A ciò si aggiunge la natura stessa di molti omicidi. Una parte importante degli omicidi è commessa sotto l’influsso dell’emozione, dell’alcol o di droghe, o senza anticipazione delle conseguenze, contesti in cui un calcolo costi-benefici presupposto dall’argomento dissuasivo si applica male (Nagin 2013). Un gesto commesso nella rabbia o nell’ebbrezza non è preceduto da una pesatura serena del tariffario delle pene. Il modello del criminale razionale, che confronta le sanzioni prima di agire, descrive una minoranza di casi.
Due precauzioni chiudono questa pesatura, in un intento di simmetria. La prima riguarda un risultato di senso inverso. Alcuni studi avanzano un’ipotesi di brutalizzazione secondo cui le esecuzioni sarebbero seguite da un leggero aumento degli omicidi, risultato contrario alla deterrenza ma anch’esso fragile e contestato, da citare con la stessa prudenza (Cochran e Chamlin 2000). Non ci si appoggerà su questa ipotesi per affermare che la pena capitale aumenta il crimine: sarebbe commettere l’errore simmetrico di coloro che si criticano. La seconda precauzione è la più importante del capitolo. Non dimostrato non è dimostrato nullo: l’assenza di prova robusta di un effetto dissuasivo non stabilisce che non esista alcun effetto, priva soltanto l’argomento dissuasivo di ogni appoggio empirico solido. La conclusione leale non è dunque « la pena non dissuade », è « nulla permette di affermare che dissuade ». Un sostenitore della pena perde qui il diritto di appoggiarsi sulla deterrenza come su un fatto acquisito; non gli si oppone la prova inversa. Occorre però confrontare ciò che è comparabile. L’alternativa concreta alla pena di morte è l’ergastolo effettivo, non l’impunità, così che il confronto pertinente per la deterrenza e la neutralizzazione è pena di morte contro ergastolo, non pena di morte contro assenza di pena. Tutta la questione è sapere se la morte aggiunga qualcosa alla detenzione a vita, ed è proprio questo supplemento che i dati non riescono a mettere in evidenza.
4. Piano empirico (2): l’errore irreversibile
Qui si trova il punto più solido del dossier, quello che poggia su fatti stabiliti piuttosto che su un modello econometrico fragile. Una stima pubblicata valuta a circa il 4 % la proporzione di persone condannate a morte negli Stati Uniti che sarebbero in realtà innocenti, un tasso non trascurabile a fronte dell’irreversibilità della pena (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024). Questa cifra, tratta da un lavoro di Gross e dei suoi colleghi apparso nel 2014 negli atti dell’Accademia americana, è una stima con il suo intervallo di incertezza, non un contatore esatto. La sua portata resta considerevole: se circa una condanna capitale su venticinque colpisce un innocente, allora il sistema, applicato su larga scala, condanna innocenti a morte in modo regolare. Questa cifra richiede la stessa prudenza simmetrica della deterrenza: il 4 % è una stima statistica corredata di un intervallo, tributaria di una definizione dell’innocenza e di un’estrapolazione a partire dai fascicoli riesaminati, non un conteggio esaustivo (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024). La migliore obiezione pro pena lo concede poi lo delimita: garanzie procedurali rafforzate e la generalizzazione della prova del DNA possono ridurre il tasso di errore futuro al di sotto di quello del corpus passato (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024). L’irreversibilità tiene malgrado tutto, perché ridurre questo tasso non lo annulla, e una sola esecuzione di un innocente resta senza riparazione (Gross et al. 2014; National Registry of Exonerations 2024).
Che questo rischio sia reale, e non teorico, si verifica attraverso i casi stessi. Decine di condannati a morte sono stati scagionati e liberati dopo la condanna, molti grazie a prove del DNA, il che documenta l’errore giudiziario capitale come un fatto accertato e non teorico (National Registry of Exonerations 2024; Gross et al. 2014). Queste esonerazioni sono censite, nominate, datate: sono uomini che attendevano l’esecuzione e che una prova nuova ha tirato fuori dal braccio della morte. La prova genetica, in particolare, ha riaperto fascicoli che si credevano chiusi e ribaltato verdetti che si credevano certi. Questi casi non sono anomalie isolate, disegnano un motivo. Il rischio di errore giudiziario non è distribuito a caso: difesa insufficientemente dotata, confessioni estorte ed errori di testimoni oculari concentrano il rischio, il che rende l’applicazione « senza errore » tanto meno plausibile (Garrett 2011; Kassin et al. 2010). Le stesse cause ritornano: un avvocato d’ufficio sovraccarico, un interrogatorio che strappa una falsa confessione, un testimone sincero che sbaglia volto. Queste cause sono note, documentate, e colpiscono soprattutto gli imputati più sprovvisti di mezzi.
Il tempo aggiunge la sua durezza propria. Il ritardo medio tra la condanna a morte e l’esonerazione si conta in anni, spesso più di un decennio, il che significa che l’innocente passa una parte maggiore della sua vita sotto una pena capitale prima di essere scagionato, quando lo è (National Registry of Exonerations 2024; Gross et al. 2014). La giustizia, quando si corregge, si corregge lentamente: l’innocente ha già perso dieci o vent’anni, a volte di più, nell’attesa di una morte programmata. E nulla garantisce che la correzione arrivi in tempo. Alcuni casi documentati rendono probabile l’esecuzione di persone innocenti, il che trasforma il rischio di errore irreversibile da ipotesi astratta in pericolo concreto, anche se la prova post mortem resta per natura difficile da stabilire (National Registry of Exonerations 2024). Bisogna restare prudenti: provare l’innocenza di un morto è quasi impossibile, e non si pretenderà qui di disporre di una contabilità certa degli innocenti giustiziati. Diversi fascicoli, riesaminati dopo l’esecuzione, lasciano tuttavia poco dubbio ragionevole, e questo basta a fare del pericolo una realtà e non una vista della mente.
Da questi fatti discende l’argomento più difficile da scartare. L’irreversibilità distingue la pena di morte da ogni altra pena per natura: un errore su una pena detentiva si ripara in parte con la liberazione e l’indennizzo, un’esecuzione non si ripara. È una differenza di natura, non di grado. Ogni giustizia umana sbaglia, è ammesso; le altre pene lasciano un margine di recupero, imperfetto ma reale. La morte non ne lascia alcuno. Un innocente imprigionato può essere liberato e risarcito; un innocente giustiziato non può più esserlo, la sua riabilitazione arrivando solo dopo la sua morte. Questo argomento non presuppone né un modello statistico contestato né un valore particolare: presuppone soltanto che si ammetta che il sistema sbaglia a volte, ciò che le esonerazioni stabiliscono, e che la morte è senza ritorno, ciò che va da sé. È per questo che costituisce il pezzo più robusto di tutto il dossier contro il ripristino, quello che un sostenitore onesto deve affrontare di petto.
5. Piano empirico (3): il costo e l’applicazione
Resta l’ultima premessa empirica del caso: la pena capitale sarebbe al tempo stesso economica e applicabile in modo giusto. Le due affermazioni urtano contro i dati. Sui dati americani disponibili, un fascicolo capitale costa di più al sistema di una condanna all’ergastolo, in ragione in particolare delle procedure d’appello rafforzate, il che contraddice l’argomento « costa meno giustiziare » (Death Penalty Information Center 2023; Cook 2009). L’intuizione secondo cui un’esecuzione costerebbe meno di una detenzione a vita si scontra con il reale: il processo capitale è più lungo, la difesa più pesante, i ricorsi obbligatori e multipli. Si tratteranno queste cifre con prudenza, perché la letteratura sui costi è a volte grigia e politicamente carica; la loro convergenza, Stato dopo Stato, rende tuttavia l’argomento di economia molto poco difendibile. Questo sovracosto non è del resto uno spreco arbitrario. Il costo elevato dei fascicoli capitali tiene in parte alle garanzie procedurali destinate a limitare l’errore, così che ridurre questo costo equivarrebbe a intaccare queste garanzie, il che aumenterebbe il rischio di giustiziare un innocente. Non si può rendere la pena di morte a buon mercato senza renderla più pericolosa: i ricorsi costosi sono precisamente ciò che recupera una parte degli errori. La tensione è interna al caso stesso.
L’applicazione, poi, non tiene la promessa di equità. L’applicazione della pena capitale negli Stati Uniti presenta una disparità secondo la razza della vittima: gli omicidi di vittime bianche sono più spesso puniti con la morte, un bias documentato da studi di riferimento (Radelet e Pierce 1985; U.S. General Accounting Office 1990). I lavori di Baldus e dei suoi colleghi, al cuore del caso McCleskey, e le sintesi ufficiali che sono seguite stabiliscono questo motivo inquietante: a crimine comparabile, uccidere una persona bianca espone di più alla pena capitale che uccidere una persona nera. Il bias non riguarda solo il colore dell’imputato, riguarda quello della vittima, di modo che la protezione penale accordata varia secondo l’origine della vittima. Questa disparità si iscrive in una difficoltà più antica. L’applicazione della pena capitale è stata giudicata arbitraria al punto da essere sospesa poi riregolata negli Stati Uniti (Furman v. Georgia, 1972), segno di una difficoltà strutturale ad applicarla in modo coerente (Cour suprême des États-Unis 1972; Radelet e Pierce 1985). La Corte suprema aveva allora constatato che la pena cadeva in modo così capriccioso da diventare crudele e inusuale, prima di ripristinarla sotto condizioni qualche anno più tardi. Il problema di arbitrarietà non è mai stato pienamente risolto.
Due fattori finiscono di minare la premessa di una giustizia uguale. La probabilità di una condanna a morte dipende fortemente dalla contea e dalla giurisdizione in cui il crimine è giudicato, una variabilità geografica che traduce un’arbitrarietà d’applicazione difficile da giustificare per una pena irreversibile (Death Penalty Information Center 2023; Cook 2009). Una manciata di contee pronuncia l’essenziale delle condanne capitali del paese: lo stesso crimine, commesso a qualche chilometro di distanza, non sarebbe valso la morte. La sorte del condannato dipende così dalla geografia tanto quanto dall’atto. A ciò si aggiunge il peso della difesa. La qualità della difesa pesa pesantemente sull’esito capitale: una rappresentanza sotto-dotata è associata a una probabilità accresciuta di condanna a morte, fattore che mina la premessa di un’applicazione equa (Garrett 2011; Kassin et al. 2010). Un imputato che non ha i mezzi di una difesa solida rischia di più la pena capitale, non perché il suo crimine sarebbe peggiore, ma perché il suo avvocato dispone di meno tempo e risorse. Il livello di risorse della difesa pesa così sull’esito capitale tanto quanto la gravità dell’atto.
Da questa accumulazione si trae una sintesi. La premessa « applicata equamente e senza errore » del caso del ripristino non tiene empiricamente, poiché errore documentato, costo superiore e bias d’applicazione sono tutti suffragati dal corpus disponibile. Si può riassumere il piano empirico in una frase: ciascuna delle sue tre promesse, dissuadere, costare meno, applicarsi senza errore, si sottrae all’esame. Un sostenitore della pena può ancora volerla; non può più volerla in nome della sua efficacia o della sua giustizia pratica, perché quei terreni non lo sostengono.
6. Il piano di valori: ciò che le cifre non decidono
Supponiamo ora tutto il piano empirico concesso alla critica: nessuna deterrenza stabilita, costo superiore, errori irreversibili, applicazione distorta. Il caso del ripristino crolla per questo? No, ed è il punto che un abolizionista frettoloso dimentica spesso. La posizione retributiva, difesa da filosofi seri, sostiene che la giustizia meritata può esigere la pena capitale indipendentemente dai suoi effetti, il che la rende non confutabile da una statistica di deterrenza o di costo (Kant 1797; Haag 1986). Kant, nella sua Dottrina del diritto, ritiene che la pena debba rispondere al crimine per principio, e non per le sue conseguenze sociali; van den Haag, nella sua arringa del 1986, difende la pena capitale come l’espressione di una giustizia che prende sul serio la gravità dell’omicidio. Per questi pensatori, giustiziare l’assassino non è un calcolo di utilità, è restituire all’atto la sua giusta misura. Nessuna cifra di deterrenza può confutare questa posizione, perché essa non poggia su alcuna cifra di deterrenza.
Questa posizione non è tuttavia inattaccabile dall’interno. La posizione retributiva ha i suoi limiti interni, discussi dai suoi stessi sostenitori: esigenza di proporzionalità, dignità, e soprattutto fallibilità del giudice, quest’ultima riportando il piano di valori a preoccuparsi dell’errore fattuale. La proporzionalità, spinta all’estremo, mette in imbarazzo: bisognerebbe torturare il torturatore, violentare lo stupratore? Il retributivista serio arretra davanti a questa conseguenza, il che mostra che il merito non comanda meccanicamente la pena speculare. Soprattutto, la fallibilità del giudice riapre una porta che il valore credeva chiusa: perfino chi ritiene la morte meritata deve preoccuparsi di non meritarla alla persona sbagliata. Il piano di valori, per questa via, si trova raggiunto dal piano empirico dell’errore: non si può volere la morte del colpevole senza preoccuparsi del rischio di uccidere l’innocente.
Di fronte, una tradizione altrettanto antica oppone i suoi propri valori. La tradizione abolizionista di principio, da Beccaria (1764) a oggi, oppone al retributivismo argomenti anch’essi di valori (dignità, limiti del diritto dello Stato sulla vita), il che colloca il disaccordo al livello morale, non fattuale (Beccaria 1764). Beccaria, già nel diciottesimo secolo, contesta che lo Stato riceva da chicchessia il diritto di dare la morte, e fa della dignità un limite che la pena non saprebbe varcare. Questo principio deve però rispondere della propria coerenza: lo Stato toglie tuttavia delle vite nella legittima difesa o in una guerra ritenuta giusta, così che un diritto assoluto sulla vita rischia di provare troppo, a meno di distinguere l’esecuzione di un uomo già dominato da questi casi (Beccaria 1764). Il disaccordo di fondo si lascia allora cartografare chiaramente. Oppone una lettura retributivista (la pena risponde al merito del crimine) e una lettura conseguenzialista o deontologica abolizionista (la pena si giustifica per i suoi effetti, oppure il diritto dello Stato sulla vita ha un limite): due quadri di valori, non una divergenza di fatti. Non si prova la superiorità di un quadro più di quanto si provi quella di una preferenza morale fondamentale: la si assume e se ne risponde.
Questa constatazione comanda il modo di applicare il nostro consueto test di simmetria. Il test di simmetria non « disfa » il piano di valori: poiché il disaccordo verte su criteri morali e non su una premessa fattuale che potrebbe differire, la simmetria rinvia ciascuno ad assumere il proprio criterio piuttosto che a provarlo. Quando due schieramenti si oppongono su un fatto, si può sperare di dirimerli con una misura migliore. Quando si oppongono su un valore ultimo, nessuna misura decide: il ruolo del ragionamento si limita a rendere ogni posizione coerente con se stessa e a esporne il prezzo. La sola evoluzione notevole, su questo terreno, è venuta dal diritto. La giurisprudenza dei diritti fondamentali ha sempre più legato l’abolizione alla dignità umana e al divieto delle pene crudeli, spostando l’argomento dal terreno dell’efficacia a quello dei principi (Cour suprême des États-Unis 1972). Le corti hanno smesso di chiedere se la pena fosse utile per chiedere se fosse compatibile con la dignità, il che equivale a riconoscere che il cuore del dibattito è morale. Lo spostamento è illuminante: ammette, in filigrana, che i fatti non basteranno mai a chiudere la questione.
7. Il cuore: non confondere i due piani
Tutta la difficoltà del dibattito pubblico sta in un movimento, quasi sempre inavvertito, tra i due piani. Il dibattito sulla pena di morte funziona spesso alla motte-and-bailey: si perora la retribuzione (imprendibile perché morale) poi ci si ripiega su « e per giunta dissuade e costa meno » (empiricamente debole), o l’inverso, cambiando piano a seconda dell’attacco. Questo nome designa una tattica in cui si avanza una tesi difficile da difendere (la posizione esposta, il bailey) e in cui, appena essa è attaccata, ci si ripiega su una tesi sicura (la posizione fortificata, la motte), per rispolverare la prima una volta passato il pericolo. Sulla pena di morte, il va e vieni si gioca tra il morale e il fattuale: chiamato a giustificare gli errori e i costi, si invoca la giustizia meritata, che nessuna statistica raggiunge; chiamato a giustificare il valore puro, si invoca la deterrenza e l’economia, che rassicurano. A ogni attacco, si trasloca al piano che l’assalto non raggiunge.
Uscire da questo gioco suppone di assegnare ogni argomento al suo piano e di tenervelo. L’onestà consiste nel porre ogni argomento al suo piano: chi vuole la pena di morte la vuole per la giustizia meritata, non per i suoi effetti; chi la rifiuta lo fa soprattutto per l’errore irreversibile, non per provare che la retribuzione sarebbe « falsa ». Formulato così, il disaccordo diventa netto e onorevole. Il sostenitore sincero della pena capitale la vuole perché ritiene certi crimini meritevoli della morte, e dovrebbe dirlo senza nascondersi dietro un’efficacia che i dati non gli danno. L’avversario sincero la rifiuta anzitutto perché nessun sistema fallibile dovrebbe detenere un potere senza ritorno su delle vite, e non ha bisogno di dichiarare la retribuzione « confutata » per tenere questa linea. Ciascuno ha da guadagnare a perorare il suo vero motivo piuttosto che un motivo preso in prestito.
Questa lettura, bisogna esporla al proprio rischio. La nostra stessa analisi è falsificabile: la tesi « gli appoggi empirici del ripristino sono deboli » sarebbe contraddetta da una valutazione di sintesi robusta che stabilisse un effetto dissuasivo netto, un costo inferiore all’ergastolo e un’applicazione senza bias né errori significativi. Si indica dunque ciò che ci farebbe cambiare idea. Che una nuova valutazione di riferimento, del livello di rigore del rapporto del 2012, mettesse in evidenza una deterrenza netta, che una contabilità solida rovesciasse il verdetto sui costi, che una riforma facesse cadere i bias e gli errori a un livello trascurabile, e la diagnosi sul piano empirico dovrebbe essere rivista. Questa diagnosi vale solo finché i fatti attuali tengono, e si correggerà se i fatti cambiano. Il piano di valori, invece, non rientra in questa falsificazione tramite i dati, ed è proprio questo a distinguerlo.
8. Conclusione: collocare ogni disaccordo al piano giusto
Al termine di questa pesatura, la domanda di partenza riceve una risposta in due tempi, a immagine del suo oggetto. Il caso del ripristino è forte esattamente là dove si assume come scelta di valori (la retribuzione), e debole ovunque si richiami all’efficacia (deterrenza, costo, applicazione senza errore); separare i due piani permette al lettore di collocare il suo disaccordo al posto giusto. Questa debolezza empirica richiede una sfumatura di portata: il tasso di errore e i costi restano indicizzati sul corpus americano, e un dispositivo francese potrebbe mostrare altre cifre, mentre l’irreversibilità della pena, invece, non dipende da alcun paese e vale ovunque. Il sostenitore che vuole la pena di morte per la giustizia meritata occupa una posizione morale coerente, difesa da veri filosofi, che nessuna statistica rovescia. Lo stesso sostenitore, appena promette un calo del crimine, un risparmio di denaro pubblico o una giustizia senza errore, avanza su un terreno che non lo porta. È questa dissimmetria, e non un verdetto bell’e pronto, ciò che emerge dall’esame.
Resta da trarne una consegna, portatile e semplice, che vale ben oltre questo dossier. Il bilancio sta in una regola di lettura: valutare il piano empirico con i fatti (e sono deboli per il ripristino), valutare il piano morale come una scelta di valori assunta, e rifiutare ogni scivolamento dall’uno all’altro. Non si confuta un valore con una cifra, e non si difende una politica con un valore quando sono i suoi effetti a essere invocati. Applicata alla pena capitale, questa regola non dice al lettore ciò che deve concludere. Gli rende i due piani separati, perché sappia esattamente dove non è d’accordo: sui fatti, dove il caso del ritorno è debole, oppure sul valore, dove resta una scelta morale che ciascuno assume e di cui ciascuno risponde. È il servizio più onesto che un testo possa rendere su un argomento in cui l’emozione, per quanto legittima, spinge di continuo a confondere ciò che si prova e ciò che si sa.